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Ordinanza — n. 12053/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12053/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Posillipo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the criminal charges were time-barred because recidivism was excluded, but the court found this argument generic and lacking the specificity required by law. Consequently, the court rejected the claim without examining the merits of the underlying criminal case.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal alleging false application of law must be specific and determinate; generic arguments regarding prescription without precise legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal argument prescription period recidivism exclusion criminal procedure code court costs specificity requirement identificazione forense

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSILLIPO FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/04/1977 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Posillipo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la falsa applicazione della legge penale, asserendo che, in virtù dell'esclusione della recidiva, i reati contestati sarebbero da ritenersi prescritti in appello è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Infatti, in ogni caso, anche non tenendo conto della recidiva, in virtù del periodo di sospensione della prescrizione intercorso durante il giudizio di primo grado, quest'ultima sarebbe comunque maturata dopo la conclusione del giudizio di appello;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2