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Ordinanza — n. 12052/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12052/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12052/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARKANE KAMAL nato a OULED ABBOU( MAROCCO) il 01/08/1999 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Zarkane Kamal ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato dichiarato responsabile del delitto di furto; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 192 cod. proc.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4).

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc.pen, artt. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 12052/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); 4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità reato flagrante commisurazione della pena per rapina luogo del reato tentata rapina

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc.pen
artt. 133 cod. pen
207944); 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARKANE KAMAL nato a OULED ABBOU( MAROCCO) il 01/08/1999 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Zarkane Kamal ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato dichiarato responsabile del delitto di furto; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 192 cod. proc.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 62-bis cod. pen. asserendo la sproporzionalità del trattamento non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); 4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 07