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Ordinanza — n. 12051/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against preventive measures due to inadmissible repetition of arguments and incorrect legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on arguments already fully examined and rejected at the appellate level. The appellant challenged the special surveillance measures by citing specific articles of the 2011 law and questioning the current threat assessment, but the court found these points to be mere repetitions. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new substantive grounds and ordered the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011; Appeals in preventive measures are inadmissible if they merely repeat arguments already disallowed by the lower court without presenting new facts or legal reasoning.

Parole chiave

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preventive measures appeal inadmissible grounds repetition of arguments current threat assessment special surveillance measures minaccia per la sicurezza pubblica misura di sicurezza penale misura meno grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Cannella
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE SAVINO nato a ROSARNO il 04/01/1963 avverso il decreto del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; ot5 OSSERVA 1.Rilevato che Pesce Savino ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria che confermava il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, con il quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 4, comma 1, lett.

a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché l'illogicità della motivazione in ordine al giudizio di attualità della pericolosità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito;

3. Ritenuto che, con particolare riferimento alla doglianza secondo cui, a parere del ricorrente, la Corte di appello si sarebbe limitata all'analisi delle questioni affrontate dal giudice di prime cure, è il caso di ricordare che, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza consolidata, in tema di misure di prevenzione, il requisito della attualità della pericolosità, in analogia con la valutazione delle esigenze cautelari nel giudizio cautelare, deve essere accertato nel giudizio di impugnazione non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza.

Il giudizio in esame, infatti, si svolge secondi i principi generali che disciplinano le impugnazioni per cui il fatto oggetto di valutazione è il medesimo di quello posto a base della decisione del primo giudice. Pertanto, il sopraggiungere di nuove circostanze attinenti la pericolosità non può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado ma può unicamente consentire all'interessato di proporre istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione (Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Cannella, Rv. 215833-01). In ogni caso, l'attualità della pericolosità è stata collegata dal decreto impugnato a gravi condotte intimidatorie attribuite, in un contesto di provata partecipazione al sodalizio mafioso dei Pesce; 4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i