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Sentenza — n. 12048/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12048/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12048/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI GIORGIO ANTONIO nato a CHIARAVALLE il 03/10/1990 SPINELLI MANUEL nato a ANCONA il 04/04/1993 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 12048/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Rilevato che Di Giorgio Antonio e Spinelli Manuel ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, dichiarando non doversi procedere per l'episodio di tentato furto pluriaggravato di cui al capo B) per improcedibilità dovuta all'assenza di querela, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto di furto aggravato (capo a); 2.Considerato che è stata depositata remissione di querela dalla persona offesa del reato, con relativa accettazione, in data 9.1.2024, presso la stazione dei carabinieri di Castefidardo.

Parole chiave

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concorso materiale di reati verdetto di colpevolezza partecipazione al reato altri capi d'accusa gravi addebiti penali risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI GIORGIO ANTONIO nato a CHIARAVALLE il 03/10/1990 SPINELLI MANUEL nato a ANCONA il 04/04/1993 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Rilevato che Di Giorgio Antonio e Spinelli Manuel ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, dichiarando non doversi procedere per l'episodio di tentato furto pluriaggravato di cui al capo B) per improcedibilità dovuta all'assenza di querela, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto di furto aggravato (capo a); 2.Considerato che è stata depositata remissione di querela dalla persona offesa del reato, con relativa accettazione, in data 9.1.2024, presso la stazione dei carabinieri di Castefidardo.

3. Rilevato, pertanto, che il reato, attualmente procedibile a querela, deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di cui al capo a, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Pres