Italian Supreme Court dismisses appeal for generic grounds and failure to raise aggravating circumstances at appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the first ground and the failure to raise the second ground at the appellate stage. The appellant argued against the court's evaluation of evidence and the application of aggravating circumstances, but the court found the first complaint lacked specific elements required by law. Consequently, the appeal was rejected because the second ground was not previously deduced as an appeal reason, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a ground is generic and indeterminate or if a ground was not previously deduced as an appeal reason.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIARBA JESSICA nato a PALERMO il 23/07/1992 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Migliarba Jessica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della piattaforma probatoria, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'applicazione delle contestate circostanze aggravanti non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1); 4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbrai