Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation in theft case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Favazza Angelo inadmissible regarding his claim of improper sentencing discretion. The appellant argued the penalty calculation violated legal principles, but the Court held that sentencing gradation falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the Court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The assessment of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the judge of the merits, which is exercised in accordance with the principles set forth in the cited articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVAZZA ANGELO nato a PALERMO il 02/05/1963 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Favazza Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure); 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente