Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds for generic challenge to fraud bankruptcy conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the first ground was too generic and failed to specifically address the lower court's reasoning. The second ground was rejected as unfounded since the defendant's lack of cooperation with bankruptcy authorities established the necessary intent for the crime. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court must be specific; generic challenges to the application of law or the evaluation of evidence are inadmissible, and unfounded arguments regarding subjective elements do not justify reopening the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARMOLI MAURIZIO nato a TRIESTE il 23/02/1968 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Marmoli Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché generico.
Il ricorso non si confronta con quanto statuito dal giudice di merito, che ha ben motivato sulle ragioni poste a fondamento del diniego del riconoscimento del beneficio della sospensione della pena. La ratio decisoria fa leva sulla constatazione che il beneficio è stato già concesso due volte; 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato, posto che dalla sentenza di primo grado e da quella di secondo grado emerge la scarsa collaborazione prestata dall'imputato agli organi fallimentari e dalla quale è stato dedotto così il dolo generico necessario alla configurazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale; 4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il President