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Ordinanza — n. 12044/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and premature filing before judgment reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12044/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of appeal was too generic and lacked specific factual references. The appellant argued for a different legal application regarding substitution of person, but the court found the complaint failed to identify specific evidentiary elements. Consequently, the appeal was rejected for violating procedural requirements on the specificity and timing of grievances.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 201, settimo comma cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism, or if presented before the reasoning of the contested judgment is deposited.

Parole chiave

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generic appeal grounds premature filing appeal substitution of person procedural inadmissibility specificity of grievances inganno sull'identità profilo della personalità errore di persona

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 201, settimo comma cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 8903 del 17/04/1985
pen." (Sez. 1, Sentenza n. 8903 del 17/04/1985 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDA FILOMENA nato a COSENZA il 23/10/1952 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Reda Filomena ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di sostituzione di persona; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 2 in cui il giudice di merito ben chiariva quali elementi probatori fossero a fondamento della responsabilità dell'imputata), non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Considerato, inoltre, che secondo la giurisprudenza di legittimità "è inammissibile l'impugnazione i cui motivi siano stati presentati prima che sia stata depositata la sentenza contenente la motivazione. Trattasi, infatti, di motivi di gravame ante diem sicché essi non possono ritenersi specifici, in violazione dell'art.201, settimo comma cod. proc. pen." (Sez. 1, Sentenza n. 8903 del 17/04/1985 Ud. (dep. 11/10/1985 ) Rv. 170666); 4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presid