Ordinanza — n. 12043/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARI MASSIMO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 28/10/1986 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1.Rilevato che Kari Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione e della contravvenzione di cui all'art. 75 comma 1 D.Igs. 159/2011; 2.Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere affidati a doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4), sono genericamente formulati e finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (la Corte di Appello, seppure in forma sintetica, ha fornito attenta motivazione); 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12043/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 75 comma 1 D.Igs. 159/2011; 2.Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere affidati a doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4), sono genericamente formulati e finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (la Corte di Appello, seppure in forma sintetica, ha fornito attenta motivazione); 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARI MASSIMO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 28/10/1986 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1.Rilevato che Kari Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione e della contravvenzione di cui all'art. 75 comma 1 D.Igs. 159/2011; 2.Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere affidati a doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4), sono genericamente formulati e finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (la Corte di Appello, seppure in forma sintetica, ha fornito attenta motivazione); 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente