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Ordinanza — n. 12040/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints regarding standing to file a private prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12040/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual grievances rather than legal errors. The appellant challenged the lower court's finding that his partner, as a holder of factual possession, had standing to file a private prosecution for theft. The court ruled that appellate courts cannot re-evaluate factual findings made by the trial judge unless they are manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 516 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual findings made by the trial judge, and appeals based merely on factual disagreements are inadmissible.

Parole chiave

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private prosecution standing factual possession theft appellate review limits inadmissible appeal factual complaints aggravamento della pena reati penali gravi altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 516 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARCELLA RICCARDO nato a LA SPEZIA il 02/11/1969 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; • OSSERVA 1.Rilevato che Parcella Riccardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Genova di che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha condannato il ricorrente per il delitto di furto aggravato. 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla legittimazione a proporre querela, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Non è consentito, invero, in sede di legittimità ottenere una alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito e non manifestamente illogici; nel caso di specie, la sentenza, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata ,al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). In ogni caso, giova in questa sede ribadire la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che, individuando il bene giuridico protetto dal delitto di furto non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito - attribuisce al titolare di tale posizione di fatto la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01). La querelante è la figlia della proprietaria dell'anello rubato e la sua convivente, con situazione di possesso di fatto di quanto si trovava nella comune abitazione. La sentenza impugnata valorizza proprio il tena del possesso con cui il ricorso non si confronta. 3.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il