Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion on aggravated theft falls within trial judge's authority under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Bottone's appeal against the Brescia Court of Appeal's partial reform of his sentence inadmissible. Bottone argued the new sentencing was excessive and violated the law, but the court held that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances belongs to the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because the lower court adequately referenced the relevant elements in its reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTONE GIOVANNI nato a ACERRA il 03/09/1990 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Bottone Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo aggravato; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla dosimetria sanzionatoria ritenuta eccessiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo . consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata); 3.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbrai