Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12035/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for attempted burglary as inadmissible due to generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12035/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the criminal appeal filed by Bodò Emanuel Daniel inadmissible. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted burglary in a residence, arguing for desistance and leniency based on Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic, repetitive, and lacking the specific argumentation required for a valid appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on mere complaints regarding factual re-evaluation or generic repetitions of lower court arguments are inadmissible as they fail to provide the specific critical argumentation required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds desistance defense rejection leniency clause violation procedural exhaustion requirements imputazione di furto furto di lieve entità tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODO EMANUEL DANIEL nato il 28/08/1997 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Bodò Emanuel Daniel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione aggravato; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione per non essere stata ritenuta l'ipotesi di desistenza in suo favore, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte alla rivalutazione delle prove; 3.Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione della legge in ordine alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); 4.Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale, è manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha spiegato le ragioni del diniego in modo logico e coerente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (v. pag. 7, par. 3.4.); 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07