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Ordinanza — n. 12029/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and failure to address first instance reasoning on aggravated theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12029/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed too generic, focusing on reconstructing evidence rather than identifying specific motivational flaws in the appellate court's decision. The court rejected the claim of nullity because the first instance judgment adequately explained the relevance of the 'time of night' as an aggravating circumstance for the theft.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not point to specific errors in the lower court's reasoning or if they fail to address the factual findings made by the first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds failure to cite errors reconstruction of evidence inadmissible appeal aggravated theft circumstances risarcimento del danno civile grado di colpa azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 522 c.p.p.
Art. 61, n. 5 c.p.
con conseguente nullità della sentenza, per difetto di contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WALTER ALESSANDRO nato a CASTEL DI SANGRO il 26/02/1982 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Walter Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, revocando quanto disposto in ordine alla liquidazione del danno in favore della parte civile - rimettendo la stessa al giudice civile -, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di furto aggravato; 2.Considerato che i primi quattro motivi di ricorso (tutti incentrati sulla contestazione della affermazione di responsabilità del ricorrente sono estremamente generici e formulati in fatto, volti a ricostruire le prove in senso più favorevole a ricorrente, senza individuare carenze motivazionali della sentenza d'appello; 3.Considerato che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 522 cod. proc pen. con conseguente nullità della sentenza, per difetto di contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., è generico e non tiene conto della sentenza di primo grado, in cui si è ben spiegato la concreta rilevanza del "tempo di notte" nella fattispecie in esame, quale circostanza agevolatrice del reato; 4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbrai