Italian Court dismisses criminal appeal for inadmissibility due to new factual arguments and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by three defendants against a conviction for personal injuries inadmissible. The defendants argued for alternative factual reconstructions and new mitigating circumstances, but the court ruled these constituted mere complaints rather than legal errors. Furthermore, several grounds were rejected as new arguments not previously raised in the appellate stage, violating procedural deadlines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 59 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it contains new factual arguments or grounds not previously deduced in the appellate stage, as this violates the principle of finality and procedural economy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGUSA GAETANO nato a CESARO' il 09/07/1948 RAGUSA ANDREA nato a BRONTE il 29/08/1992 TRECCARICHI GAETANO SALVATORE nato a SAN TEODORO il 30/03/1975 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Ragusa Gaetano, Trecarichi Gaetano Salvatore e Ragusa Andrea ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di lesioni personali; letta, altresì, la memoria difensiva;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - un travisamento dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione alternativa della vicenda, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3); 4.Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla esclusione della scriminante della legittima difesa, quantomeno nella forma putativa di cui all'art. 59, cod. pen. ed in relazione al mancato riconoscimento dell'istituto dell'aberractio delicti, non sono consentiti in sede di legittimità, perché inediti anch'essi e, inoltre, volti a chiedere verifiche in fatto al Collegio (anche nei motivi aggiunti di cui alla memoria difensiva).
Inoltre, le ragioni con le quali si sostiene l'aberratio ictus sono anche apodittiche; 5.Considerato che il quinto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità dell'elemento soggettivo, è inammissibile perché formulato in modo generico (per tutte Sez. U, n. 8825 del .27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione);
6. Considerato che il sesto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine in ordine al trattamento sanzionatorio ed, in particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti di cui si discute (si veda 6 della sentenza impugnata); 7.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. , f Dichiara inammissibilq ricorsil e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il Co