Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for administrative negligence and sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes of administrative negligence, arguing regarding the evidence and sentencing discretion. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal errors, and because the lower court's reasoning on sentencing and mitigating circumstances was sufficient and free of logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 2 cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals based solely on factual disputes or requests for alternative fact-finding are inadmissible in cassation, while sentencing discretion remains within the trial judge's authority provided the reasoning is adequate.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERNILLO GIUSEPPE nato a SAN NICOLA MANFREDI il 21/07/1963 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; i» • OSSERVA 1.Rilevato che Vernillo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2, 223 co. 1 R.D. 267/1942 ed art. 223 co. 2 n. 2 R.D. 267/1942; letta, altresì, la memoria e le conclusioni dei ricorrente; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o errata applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità ed - in particolare - con riguardo alla valul:azione del quadro probatorio e al dolo dei reati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione alternativa della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); il ricorrente, in particolare, reitera le doglianze incentrate sul ruolo di mero amministratore di fatto svolto e sulla attribuibilità nei suoi confronti di mera "colpa da posizione".
Si tratta di motivi superati dalla sentenza d'appello, che ha puntualizzato l'effettività del ruolo gestorio del ricorrente, attraverso elementi concreti di fattispecie. 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; 4.Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o errata applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per ritenere congrua la dosimetria sanzionatoria (si veda 4 della sentenza impugnata);
5. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata pronuncia della Corte di merito su due motivi aggiunti all'atto di appello, è intrinsecamente generico, posto che dalla censura non si evince né l'oggetto dei suddetti motivi né perché gli stessi fossero decisivi; 6.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il Consig