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Ordinanza — n. 12018/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12018/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12018/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI CALZI GIANLUCA nato a CANICATTI il 27/04/1980 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Li Calzi Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si ritiene violata la legge per erronea qualificazione giuridica del fatto contestato che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere sussunto nella fattispecie prevista dall'art. 496 cod. pen. in luogo di quella più grave prevista dall'art. 495 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen, art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 12018/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen. in luogo di quella più grave prevista dall'art. 495 cod. pen.

Parole chiave

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uso di false generalità dichiarazione mendace credibilità dell'identità falsità ideologica in documenti false indicazioni su attività commerciali errore di persona

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.
art. 495 cod. pen
in luogo di quella più grave prevista dall'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI CALZI GIANLUCA nato a CANICATTI il 27/04/1980 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Li Calzi Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si ritiene violata la legge per erronea qualificazione giuridica del fatto contestato che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere sussunto nella fattispecie prevista dall'art. 496 cod. pen. in luogo di quella più grave prevista dall'art. 495 cod. pen.

è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è da lungo tempo pacifica nell'affermare che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658-01);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febb