Ordinanza — n. 12012/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFORE AXEL nato a CIRIE' il 11/04/1997 CROSETTO DENIS nato a VENARIA REALE il 08/05/1992 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Laforè Axel e Crosetto Denis ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato nei loro confronti la pronunzia di primo grado con la quale sono stati ritenuti responsabili del delitto di tentato furto aggravato; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di entrambi i ricorsi denunzia l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione della responsabilità penale per il delitto contestato, attraverso ragioni generiche per indeterminatezza, prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12012/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFORE AXEL nato a CIRIE' il 11/04/1997 CROSETTO DENIS nato a VENARIA REALE il 08/05/1992 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Laforè Axel e Crosetto Denis ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato nei loro confronti la pronunzia di primo grado con la quale sono stati ritenuti responsabili del delitto di tentato furto aggravato; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di entrambi i ricorsi denunzia l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione della responsabilità penale per il delitto contestato, attraverso ragioni generiche per indeterminatezza, prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.. Invero, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, i ricorrenti non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 3.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio