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Ordinanza — n. 12011/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of specific argumentation against sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12011/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism and improperly weighed mitigating versus aggravating circumstances. The court rejected these claims as repetitive of arguments already dismissed in the appellate stage and lacking specific argumentation against the factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals must contain specific arguments distinct from those previously rejected; mere repetition of grounds or challenges to the judge's discretionary evaluation of recidivism and sentencing equivalence renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds recidivism evaluation sentencing discretion appellate review limits identificazione credibile documenti d'identità usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI FRANCESCO nato a ALESSANDRIA il 29/04/1985 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Neri Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due ipotesi di reato di furto aggravato; 2.Considerato che il primo motivo ed unico di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, è inammissibile anzitutto perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01);

3. Ritenuto, altresì, che il motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza della recidiva, è reiterativo e manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".

Inoltre, la contestazione del giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis