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Ordinanza — n. 12010/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12010/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12010/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACICI RICCARDO nato a LIVORNO il 24/05/1961 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; t OSSERVA 1. Rilevato che Cacici Riccardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. :131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 12010/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Cacici Riccardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. :131-bis cod. pen.

Parole chiave

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indagine per furto furto aggravato indagine penale suppletiva tentato furto furto di lieve entità partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
277710-01); 3.che, la Corte di appello, confrontandosi con le censure mosse in relazione alla non abitualità del comportamento, ha correttamente applicato la giurisprudenza di Cassazione ai sensi della quale è legittimo il mancato riconoscimento della causa di non punibiltà dii cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACICI RICCARDO nato a LIVORNO il 24/05/1961 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; t OSSERVA 1. Rilevato che Cacici Riccardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. :131-bis cod. pen.

è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); 3.che, la Corte di appello, confrontandosi con le censure mosse in relazione alla non abitualità del comportamento, ha correttamente applicato la giurisprudenza di Cassazione ai sensi della quale è legittimo il mancato riconoscimento della causa di non punibiltà dii cui all'art. 131-bis cod. pen., in assenza di positivi indicatori che avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed "ex se" indicativa di una serialità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397- 01).

Inoltre, la Corte d'appello ha motivato il diniego anche sul valore della refurtiva che denota gravità del reato; 4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07