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Ordinanza — n. 12007/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12007/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12007/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGAN IOAN nato il 26/02/1979 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; Te, OSSERVA 1. Rilevato che Dragan Ioan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 12007/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Dragan Ioan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto;

Parole chiave

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tentato furto reato impossibile gravi indizi di reato prova del dolo furto di lieve entità reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge per mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGAN IOAN nato il 26/02/1979 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; Te, OSSERVA 1. Rilevato che Dragan Ioan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge per mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01);

3. Rilevato che, le censure mosse alla sentenza di secondo grado sono da ritenersi manifestamente infondate in quanto, se è vero che il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, cd. "tempo silente", può assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta, la giurisprudenza di legittimità considera esente da censure la decisione del giudice di secondo grado che neghi l'applicazione della causa di non punibilità, nonostante il notevole intervallo temporale rispetto all'ultimo precedente, in assenza di positivi indicatori che avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed "ex se" indicativa di una serialità (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397-01);

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il