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Ordinanza — n. 11913/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for minor theft, rejecting non-punishment plea due to habitual recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11913/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft under Article 116 of the Criminal Code. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis, but the court emphasized that assessing this requires a complex evaluation of the specific conduct's gravity and the offender's culpability. The court found the lower court's reasoning valid, noting the appellant's history of driving without a license and prior convictions as decisive factors demonstrating habitual delinquency.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must evaluate the specific circumstances of the offense to determine non-punishment, considering the mode of conduct, degree of culpability, and extent of damage or danger, which falls within the discretion of the trial judge.

Parole chiave

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non-punishment plea habitual recidivism minor theft conviction judicial discretion Cassation inadmissibility delitto contro l'ambiente alibi testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 116 C.d.S.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 26 aprile 2021, con cui Carbone Dario era stato condannato alla pena di mesi due di arresto e di euro nnilleseicento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116 C.d.S..
Art. 131 bis cod. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 131 bis cod. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse clesumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE DARIO nato a NAPOLI il 01/09/1978 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 26 aprile 2021, con cui Carbone Dario era stato condannato alla pena di mesi due di arresto e di euro nnilleseicento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116 C.d.S..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..

3. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse clesumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, le due precedenti condotte accertate di guida senza patente, la revoca della licenza e i precedenti penali, fattori indicativi di abi- tualità nella reiterazione di tali illeciti e di una significativa inclinazione a delinquere. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che riertrano tra i parame- tri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..L'imputato si limita a sminuire la portata degli elementi prospettati dalla Corte territoriale, ai quali tuttavia la Corte distrettuale, con adeguato apparato argomenta- tivo, ha riconosciuto rilievo decisivo al fine di negare il beneficio richiesto.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Rom