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Ordinanza — n. 11906/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for special minor damage mitigation due to significant value of stolen smartphone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11906/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The defendant argued for a mitigation circumstance based on the minor nature of the damage caused. The court rejected this, reasoning that the stolen Samsung smartphone held substantial value due to its data storage capabilities, making the damage not 'trivial' as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; The circumstance of special minor damage requires the prejudice to be trivial in both monetary value and overall criminal impact, excluding items like smartphones with significant data utility.

Parole chiave

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special minor damage mitigation theft conviction appeal trivial prejudice requirement smartphone data value Cassation inadmissibility furto di dati furto di lieve entità reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione al mancato rico- noscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sus- sistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sus- sistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Ftv.
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Ghirasam
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HURRA WILIPAN DARIO MARCELO nato il 15/07/1990 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO; MOTIVI DELLA DIECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 19 novembre 2022, con cui Hurra Wilipan Dario Marcelo era stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 8-bis, cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione al mancato rico- noscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen..

3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessaria- mente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241;

Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Ftv. 236914). L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402).

Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha logicamente ritenuto non irrisorio il valore del bene sottratto, trattandosi di un telefonino di marca Samsung mod. S10 destinato per sua natura alla custodia di numerosissime informazioni utili per le svariate esigenze di vita quotidiana del suo possessore (foto, video, rubrica telefonica, pec, mail, messaggistica, appuntamenti). Il ricorrente non si confronta con l'articolato apparato argomentativo della sen- tenza impugnata, che non si è limitata a valutare unicamente le potenzialità d'uso del bene e il servizio da esso reso, ma ha invece evidénziato le ragioni della ritenuta entità apprezzabile del valore del bene. qt, 4.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sus- sistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma