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Ordinanza — n. 11905/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and missing criminal complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11905/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Guida Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Guida argued the lower court lacked motivation regarding evidence and failed to specify why he was the sole car user, while also claiming a missing criminal complaint. The court rejected these claims, noting the appeal merely reiterated arguments already dismissed on appeal without providing specific legal or factual deficiencies, and confirmed the existence of criminal complaints in the case file.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected on appeal without articulating specific grounds of error, and if the appeal fails to demonstrate the absence of a required criminal complaint when one exists in the file.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds missing criminal complaint reiteration of arguments cassation procedure forza di cosa giudicata risarcimento per errore giudiziario nozione di decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo
259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA GIUSEPPE nato a SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO il 26/09/1960 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 3 maggio 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Guida Giuseppe in relazione ai reati di cui ai capi 7) ed 8) per difetto di querela e ha ride- terminato in anni 1 e mesi otto di reclusione ed euro quattrocentosessantasei di multa la pena per i reati residui ex artt. 110, 624, commi primo e terzo, 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. di cui ai capi 2), 3), 4), 5) e 6).

2. Il Guida ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Assenza di motivazione poiché la Corte territoriale si è limitata a reiterare le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza illustrare le ragioni della ritenuta solidità dell'impianto probatorio. 2.2. Vizio di motivazione per omessa indicazione delle ragioni per aver ritenuto il Guida l'unico utilizzatore dell'auto Daewoo Matiz. 2.3. Difetto di querela.

3. Con riferimento al primo motivo, va osservato che il ricorrente si lamenta esclusivamente della carenza motivazionale della sentenza impugnata, senza artico- lare la doglianza in termini sufficientemente dettagliati e senza collegarla alla fatti- specie concreta. Peraltro, il presunto difetto di motivazione non emerge dal contenuto del provvedimento impugnato, stante anche l'assenza delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione ci questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, I ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/c alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine agli elementi probatori a carico del Guida, che aveva acquistato l'auto senza poi regi- strarne il passaggio di proprietà allo scopo di non essere individuato. Egli era stato controllato pochi minuti dopo il furto ai danni di Sessa Fiorenza, in possesso di oggetti chiaramente utilizzati per l'impossessamento di vetture; inoltre, in occasione di tutti i furti oggetto del presente procedimento, l'autovettura in questione era ripresa dalle telecamere mentre precedeva o seguiva di circa un minuto o anche meno l'auto ru- bata; infine, le emergenze dei tabulati e delle celle telefoniche riscontravano in modo inequivocabile la sua presenza in detti luoghi.

Il ricorrente si limita a reiterare la generica doglianza in ardine alla mancata dimostrazione dell'utilizzazione dell'auto. Tale profilo di censura, .tuttavia, è stato già adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non è stato scandito dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della deci- sione impugnata.

5. In relazione al terzo motivo di ricorso, va rilevato che nella sentenza impu- gnata la Corte territoriale ha dato atto della presenza agli atti delle denunzie-querele proposta dalle persone offese in relazione a tutti i reati e ha fatto riferimento ad esse per illustrare le modalità di svolgimento delle singole azioni criminose.Il ricorrente si limita a dedurre l'assenza delle querele, senza neanche prospet- tare le ragioni a sostegno del proprio assunto (es. atti qualificabili come mere denun- zie).

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa