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Ordinanza — n. 11904/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of obvious eccentricity in charge qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for a specific crime, arguing the legal qualification was erroneous. The court ruled that the charge was not obviously eccentric compared to the indictment, as the error was merely a matter of legal evaluation rather than a clear mismatch.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444, comma 2 c.p.p.: An appeal based on erroneous qualification of facts is inadmissible unless the qualification is obviously eccentric relative to the charge, excluding mere errors in legal assessment.

Parole chiave

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erroneous qualification inadmissible appeal obvious eccentricity legal evaluation criminal procedure code guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione qualificata grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444, comma 2 c.p.p.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Vallo della L.ucania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato aci De Martino Antonio, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Vallo della L.ucania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato aci De Martino Antonio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di mesi otto di arresto ed euro duemila di multa in relazione al reato di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO ANTONIO nato a NAPOLI il 25/03/2003 avverso la sentenza del 29/11/2022 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO; MOTIVI DELLA DIECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Vallo della L.ucania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato aci De Martino Antonio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di mesi otto di arresto ed euro duemila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 186 bis, comma 1, lett. a), C.d.S..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge per erronea qualificazione del reato contestato.

3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifica- zione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza im- pugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato pale- semente eccentrica.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. 41h Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo