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Ordinanza — n. 11901/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drunk driving conviction due to lack of merit arguments and insufficient reasoning for suspended sentence denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11901/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drunk driving and the denial of a suspended sentence. The appellant argued that the blood test taken three hours after the incident was insufficient to prove guilt and that the judge failed to consider all statutory factors for a suspended sentence. The court rejected these claims, noting that the appellant's arguments merely requested a different factual assessment rather than a legal error, and that the lower court correctly identified relevant aggravating circumstances to deny the suspended sentence benefit.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis, c.d.s.; Art. 163, c.p.; Art. 616, c.p.p.: The Court of Cassation rejects appeals that merely request a re-evaluation of facts under the guise of a legality review and finds no violation of law when the lower court explicitly identifies relevant factors to deny a suspended sentence.

Parole chiave

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drunk driving conviction suspended sentence denial inadmissible appeal legality review limits alcohol test timing controllo della commisurazione della pena dichiarazioni inverosimili modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis, c.d.s.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 24 febbraio 2022, con cui Stanghellini Michele) era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro milleseicento di am- menda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.
Art. 163, c.p.
Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale ex art. 163 cod.
Art. 133, c.p.
Art. 616, c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 163 cod. pen
Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen..
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Milutinovic
b) e c), C.d.S., rende necessario verificare la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Milutinovic, Rv.
Sez. 4, n. 47298 dell'11/11/2014, Cinninari
277689; Sez. 4, n. 47298 dell'11/11/2014, Cinninari, Rv.
Sez. 4, n. 13999 dell'11/03/2014, Pittiani
261573; Sez. 4, n. 13999 dell'11/03/2014, Pittiani, Rv.
Sez. 4, n. 21991 del 28/11/2012, Ghio
Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P.
pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv.
Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Domenico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANGHELLINI DANIELE nato a VERONA il 16/10/1978 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 24 febbraio 2022, con cui Stanghellini Michele) era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro milleseicento di am- menda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.

b) e 2-bis, C.d.S...

2. Lo Stanghellini, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, per l'impossibilità di determinazione del tasso alcolemico al momento della condu- zione del veicolo, essendo stato espletato il prelievo ematico a distanza di tre ore dal fatto. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen..

3. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in base ai canoni er- meneutici più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, il decorso di un inter- vallo temporale di alcune ore tra la condotta cli guida incriminata e l'esecuzione del test alcolennico, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) e c), C.d.S., rende necessario verificare la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Milutinovic, Rv. 277689; Sez. 4, n. 47298 dell'11/11/2014, Cinninari, Rv. 261573; Sez. 4, n. 13999 dell'11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694; Sez. 4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, Ghio, Rv. 256191). In linea coi suesposti principi, ferma restando l'utilizzabilità del referto per la presenza in atti del modulo del consenso all'accertamento sanitario personalmente sottoscritto dall'imputato e il decorso di un intervallo di tempo di tre ore tra l'epoca della condotta criminosa e l'accertamento sanitario, la Corte territoriale ha eviden- ziato i seguenti elementi sintomatici confermativi dello stato di alterazione:

a) la con- dizione di esotossicosi alcolica all'arrivo al pronto soccorso alle ore 23.07, in orario a ridosso del sinistro;

b) la condotta di guida caratterizzata da attenuata lucidità e da appannamento dei riflessi, riscontrata dall'impatto dell'imputato' contro il muro in mancanza di tracce di frenata. Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle ar- gomentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col mate- riale documentale, del quale il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esule completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.4.

In relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza moti- vazionale circa il diniego della sospensione condizionale della pena, il Collegio condi- vide l'orientamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di pren- dere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087;

Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Do- menico, Rv. 263534). Nel caso di specie, al fine di negare il beneficio, la Corte d'appello ha formulato una specifica prognosi in base alla quale l'imputato non si sarebbe astenuto dal com- mettere ulteriori reati, evidenziando l'esistenza di un precedente penale specifico e recente - sebbene estinto in fase esecutiva - indicativo della non occasionalità della condotta. La Corte territoriale ha esplicitamente escluso la rilevanza dell'estinzione del reato pregresso per esecuzione dei lavori di pubblica utilità, evidentemente in ragione della non meritevolezza del beneficio precedentemente concesso.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Cos