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Ordinanza — n. 11896/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11896/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11896/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Como, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Amabile Donato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.589 bis cod. pen.. Inoltre, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni due.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11896/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.589 bis cod. pen.. Inoltre, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni due.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie accuse di abuso indagine per abuso di informazioni privilegiate indagine preliminare alibi accertamento dei rumori

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Como, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Amabile Donato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.589 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMABILE DONATO nato a MELFI il 21/12/1984 avverso la sentenza del 06/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Como, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Amabile Donato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.589 bis cod. pen.. Inoltre, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni due.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge con riferimento alla durata della sospensione della patente di guida.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revòca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il tratta- mento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gra- vità della condotta" (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali in materia, nella fadispecie la Corte di appello, sia pur sinteticamente, ha illustrato le ragioni della ritenuta gravità dei fatti (le modalità del sinistro avvenuto con collisione frontale, la violenza dell'impatto e le gravi lesioni riportate dalle vittime del reato che determinavano il loro successivo decesso), scegliendo comunque una sanzione di entità inferiore rispetto alla revoca della patente di guida. Ne consegue l'insussistenza del denunciato vizio motivazionale prospettato dal ricorrente.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marz