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Ordinanza — n. 11895/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against prosecution dismissal as they must be filed at first instance under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11895/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Rado Luigina and Rado Franca inadmissible against the dismissal of charges against Manuela Pernigotto. The victims argued that the investigating judge erred by failing to order necessary investigations by the prosecutor, but the court noted that post-2017 dismissal orders are not appealable to this court. Consequently, the appeals were rejected because the correct remedy for such procedural errors lies exclusively at the first instance level.

Regesto Legislator

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Art. 410 bis cod. proc. pen.; Art. 127, comma 5 cod. proc. pen.: Dismissal orders issued after the June 23, 2017 law are not appealable to the Court of Cassation but must be challenged at first instance for violations of formal adversarial rights.

Parole chiave

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procedural admissibility dismissal of charges Court of Cassation jurisdiction formal adversarial rights investigative phase asserzione difendibile ritiro della domanda documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 410 bis cod. proc. pen.
103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art.
Art. 127, comma 5 cod. proc. pen.
pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art. 127, comma 5, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dellricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 589 cod. pen
nel procedimento a carico di Pernigotto Manuela per il reato di cui all'art. 589 cod. pen..
art. 410 bis cod. proc. pen
103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dellricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018
(Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O.
Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018
273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADO LUIGINA nata a VERCELLI il 29/06/1956 RADO FRANCA nata a GATTINARA il 19/01/1962 persone offese nei confronti di: PERNIGOTTO MANUELA nato a AOSTA il 28/03/1979 avverso l'ordinanza del 13/01/2023 del GIP TRIBUNALE di AOSTAudita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Aosta ha rigettato l'oppo- sizione proposta dalle persone offese Rado Luigina e Rado Franca avverso la richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento a carico di Pernigotto Manuela per il reato di cui all'art. 589 cod. pen..

2. Le persone offese, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e per vizio di motivazione in ragione del mancato espletamento degli accertamenti necessari da parte del P.M., che il G.I.P. aveva disposto con l'ordinanza del 17 marzo 2022.

3. In relazione all'unico motivo di impugnazione, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B, Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc. Panzani, Rv. 272932).

4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dellricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna izTicorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 mar