Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11893/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of detailed factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11893/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Cappello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's defense merely alleged a lack of motivation without providing specific factual or legal grounds to challenge the lower court's reasoning. The court ruled that generic complaints regarding omitted alternative arguments are insufficient under established case law, which requires precise articulation of legal and factual deficiencies.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal must contain precise legal and factual arguments; generic complaints about omitted alternative theories without specific demonstration of reasoning flaws are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic lack of motivation omitted alternative argument detailed factual grounds court costs and fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLO SALVATORE nato a PALERMO il 12/06/1981 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO; MOTIVI DELLA DIECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 19 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Cappello Salvatore era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro milleduecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen..

2. Il Cappello, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla carenza dell'apparato motivazionale.

3. Il ricorso è generico. In relazione all'unico motivo di ricorso, la difesa si limita a dedurre un difetto motivazionale e l'omessa risposta alle censure prospettate con l'atto di appello, senza articolare tale doglianza in termini sufficientemente dettagliati e senza formulare ri- ferimenti alla fattispecie concreta posta all'esame dell'organo giudicante. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione cli questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo