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Ordinanza — n. 11891/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for driving under influence due to lack of logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11891/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving under the influence of drugs and antidepressants. The appellant argued for leniency based on the absence of injuries and claimed violations regarding sentencing guidelines, but the court found the first-instance judgment logically coherent. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-evaluate factual discretion unless the reasoning is manifestly illogical or contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the discretionary assessment of mitigating circumstances or the gravity of the offense unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or contradictory.

Parole chiave

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driving under influence mitigating circumstances appellate review logical coherence criminal appeal public safety discretionary judgment responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131 bis cod. pen..
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Art. 616 cod. proc. P.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. P. Q.
art. 131 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131 bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI ENRICO (CUI 040TSXR) nato a MESSINA il 27/11/1988 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 17 ottobre 2022, con cui Oliveri Enrico era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussi- stenza dell'aggravante di cui all'art. 187 comma 1-bis C.d.S.. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131 bis cod. pen.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle atte- nuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al secondo motivo di ricorso, da trattare anticipatamente per ragioni di ordine logico, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la circostanza che l'imputato si fosse posto alla guida dopo aver assunto in quantità elevate sostanze stupefacenti (come emerso dagli accertamenti medici) ed un farmaco antidepressivo, così potendo rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, per cui solo per ragioni fortuite nessuno era rimasto coinvolto nell'incidente occorsogli.

4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno corretta- 1c/eli mente ricostruito la dinamica del fatto, evidenziando come, a c:ausa dello stato di alterazione, l'imputato avesse perso il controllo del mezzo, provocando un incidente, e ritenendo inverosimile la tesi difensiva (avere avvertito il malore e aver fermato il ciclomotore prima di cadere a terra, privo di sensi). La Corte di merito, quindi, ha applicato il condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia ne- cessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419).

Il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge, in riferi- mento ai principi di valutazione della prova, non critica in realtà la violazione di spe- cifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando un travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e il riesame nel merito della vicenda processuale. Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nel caso in esame - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio.

5. Per quanto attiene al terzo ed ultimo rnotivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia con- traddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti genei-iche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in mal:eria, la Corte di ap- pello, con motivazione lineare e coerente, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità della condotta, potenzialmente idonea a causare no- tevoli danni a terzi ed alla pubblica incolumità. Il ricorrente si limita a formulare censure in fatto non deducibili nella presente sede di legittimità.

7. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla C