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Ordinanza — n. 11888/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for habitual theft based on discretionary sentencing factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11888/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft with recidivism. The appellant argued for non-punishment under specific statutory provisions, but the court emphasized that assessing criminal worthiness requires a complex, discretionary evaluation of conduct severity and culpability. The court ruled that the lower court correctly applied these principles by considering the defendant's habitual behavior and prior criminal record as decisive factors.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of criminal worthiness under Art. 131 bis requires a discretionary evaluation of conduct severity and culpability by the trial judge, which the Court of Cassation cannot review unless the reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

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criminal worthiness assessment discretionary sentencing factors habitual criminal conduct recidivism evaluation Court of Cassation review delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità pre- vista dall'art. 131 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comrna primo, cod.
art. 131 bis cod. pen
Violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità pre- vista dall'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse clesumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Ordinanza — n. 8554/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal regarding fuel theft, upholding aggravated penalty despite video surveillance. The court ruled continuous surveillance is insufficient to negate public exposure. The defendant's appeal was rejected based on established case law. The decision confirms the legal principle that video cameras do not prevent immediate theft. The court emphasized the need for direct custody to exclude aggravating circumstances. The ruling maintains the suspended sentence and fine imposed by lower courts. The judgment reinforces strict liability for fuel station theft cases. The outcome highlights the limitations of security measures in criminal law. The court rejected arguments about surveillance effectiveness in preventing crime. The decision stands as a final ruling on the appeal's admissibility.
Ordinanza — n. 24733/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant without required special bar counsel signature under procedural code.
Ordinanza — n. 33332/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation regarding generic mitigating circumstances under Art. 62 bis Penal Code.
Ordinanza — n. 12494/2024 — snpen
Italian court dismisses appeal as inadmissible due to adequate sentencing reasoning and procedural dilatory nature.
Ordinanza — n. 42049/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeals against reduced sentences in plea agreements for lack of admissible grounds.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUDDU SAMUELE nato a ORISTANO il 11/11/1988 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 21 giugno 2021, con cui Puddu Samuele era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro milleseicento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. (con la recidiva nel biennio).

2. Il Puddu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un unico motivo di impugnazione. 2.1. Violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità pre- vista dall'art. 131 bis cod. pen.

3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comrna primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse clesumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, l'abitualità della condotta tenuta dall'imputato, i plurimi precedenti penali e dell'insofferenza dimostrata nei confronti delle prescrizioni dell'autorità, come evincibili anche dal precedente per il reato di sottrazione di cose pignorate.

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. peli..4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma i