Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal or factual arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Abdelwahab Mohamed Wael Ahmed inadmissible due to its generic nature. The appellant's defense merely repeated complaints without detailing specific legal errors or factual omissions in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirement of precisely articulating grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely generically complains about the omission of an alternative thesis without specifying the precise legal or factual deficiencies in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELWAHAB MOHAMED WAEL AHMED nato il 01/10/2002 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano dell'Il febbraio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reato originariamente contestato in quello previsto dagli artt. 56 e 624 bis cod. pen. ha rideterminato in anni uno di reclusione ed euro seicento di multa la pena inflitta nei confronti di Abdelwahab Mo- hamed Wael Ahmed.
2. L' Abdelwahab, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze at- tenuanti generiche. 2.3. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è generico. In relazione a tutti i motivi di ricorso, la difesa si limita a riportare le doglianze, senza articolarle in termini sufficientemente dettagliati e senza formulare riferimenti alla fattispecie concreta posta all'esame dell'organo giudicante. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.. P. Q. M. t. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 m