Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific evidence of misquoted testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Filippo Di Sante's appeal against his criminal conviction inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of witness testimony regarding a traffic incident, but the court found his arguments generic and lacking specific citations of alleged misstatements. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirement of autonomy and precision for challenging lower court findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be autonomous and precise; generic allegations of misquoted testimony without specific transcription or allegation of the contested acts render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANTE FILIPPO nato a TERAMO il 01/10/1995 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la C.; sentenza del Tribunale di Teramo del 19 giugno 2020, con cuP'Sante Filippo era stato condannato alla pena complessiva di mesi dieci di reclusione, in ordine ai reati di cui agli artt. 590, comma terzo, cod. pen. (capo A) e 189, commi 1,6 e 7, C.d.S. (capo B).
2. Il Di Sante, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato ed alla contraddittorietà degli ele- menti di prova. 2.1. Con memoria difensiva del 28 gennaio 2024, la parte civile Alì Cristina chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, la Corte territoriale ha fatto corretto uso dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimo- nianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a pro-va contra- ria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di so-lito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (prin- cipio di responsabilità) (Sez. 6, n. 3041 dei 03/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152).
Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto che, in base alle concordi dichiarazioni rese da Alì Cristina e dagli altri testimoni (Monticelli Angelo e Ciarma Lucrezia), il Di Sante, alla guida di un'auto Suzuki Samurai, durante una manovra di immissione in una strada statale proveniente da via laterale, aveva at- tinto la persona offesa - impegnata in un attraversamento pedonale e per l'effetto caduta in terra - e si era allontanato a velocità sostenuta, mentre uno dei testi rile- vava il numero di targa del veicolo. Al contrario, la Corte di merito logicamente non ha ritenuto generiche le dichia- razioni del teste di difesa Pirozzi Antonio, che aveva riferito di aver ascoltato il Di Sante dopo alcuni giorni di distanza dai fatti di aver notato che la persona offesa "stava bene".
Per tali ragioni, nella sentenza impugnata si è logicamente affermata la respon- sabilità per i reati contestati. Il ricorrente invoca una inammissibile rivalutazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione dei potere discrezionale riservato al giudice di merito, senza confrontarsi, con dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito nella sen- tenza impugnata. Peraltro, la difesa del Di Sante evidenzia soprattutto presunti travisamenti delle dichiarazioni dei testi, senza però allegarle al ricorso o debitamente richiamarle, in violazione del principio di autosufficienza.
Al riguardo, occorre ricordare il consolidato principio, secondo cui, in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosuffi- cienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). D'altronde, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419).
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Va precisato che non ricorrono i presupposti per disporre che l'imputato provveda al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile, in quanto la memoria difensiva non conteneva argomentazioni decisive ai fini dell'esito del ricorso e non si è svolta una discussione in pubblica udienza in ragione della natura del rito (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil'a alla Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore della parte c