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Ordinanza — n. 11884/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses theft appeal, ruling attempted theft requires full control of stolen goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11884/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Barbagallo Orazio and Barbagallo Salvatore Ivano inadmissible regarding a theft conviction. The appellants argued for attempted theft status and the application of specific mitigating circumstances, but the court found the defendants had achieved effective control over the stolen beer cases by moving them away from the trailer. Consequently, the court upheld the lower court's finding of consummated theft and rejected the arguments regarding the balance of aggravating and mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 61, n.5; Art. 110; Art. 624; Art. 625, n.2; Art. 62, n.4; Art. 133; Art. 69, cod. pen.: The crime of theft is consummated when the perpetrator obtains full, autonomous, and effective control over the stolen property, even if briefly; the court's discretionary balancing of aggravating and mitigating circumstances is reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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consummated theft attempted theft effective control mitigating circumstances aggravating circumstances discretionary balance Italian Criminal Code allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 61, n.5, cod. pen.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 110, cod. pen.
Art. 624, cod. pen.
Art. 625, n.2, cod. pen.
Art. 62, n.4, cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconosci- mento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen..
Art. 133, cod. pen.
Il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, pertanto, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
Art. 69, cod. pen.
Il giudizio di comparazione, peraltro, risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
Il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, pertanto, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 69 cod. pen
Il giudizio di comparazione, peraltro, risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, Arena
Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S.
275278; Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv.
Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, Pavone
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Ghirasam
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli
245931; Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli, Rv.
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, Defilippi
Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli
scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBAGALLO ORAZIO nato a CATANIA il 11/04/1962 BARBAGALLO SALVATORE IVANO nato a CATANIA il 02/06/1992 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 5 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale Barbagallo Orazio e Barbagallo Salvatore Ivano erano stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 61, n.5, 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.

2. Entrambi gli imputati, a mezzo di unico difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconosci- mento della fattispecie tentata nel reato di furto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconosci- mento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconosci- mento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate e riconosciute ag- gravanti.

3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va ricordato che, secondo la consoli- data giurisprudenza di questa Corte, risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva dispo- nibilità della refurtiva (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278; Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088).

In linea con tale principio, la Corte territoriale ha rilevato che i ricorrenti avevano asportato le casse di birra dal rimorchio, per poi collocarle a significativa distanza dallo stesso, ai fini di un successivo trasferimento in altro luogo. Per tale ragione la Corte di merito ha correttamente ritenuto già concretizzato il rischio di dispersione delle casse in conseguenza dello spostamento delle medesime, aggiungendo che l'azione criminosa non si era svolta sotto la costante sorveglianza del personale di vigilanza dell'area portuale.

4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irri- sorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della I sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241;

Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402).

Alla luce dei predetti elementi, tenuto conto non solo del valore della refurtiva (euro quattrocento) e del danno cagionato al telone del semirimorchio, la Corte di merito ha considerato negativamente le modalità dell'azione.

5. In relazione al terzo ed ultimo motivo di ricorso, va rilevato che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, alla quale la giurisprudenza successiva si è allineata, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'ade- guatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, pertanto, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 , n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), essendo rilevante che il giudizio sia condotto mediante apprezza- mento degli elementi così individuati, condotto in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02).

Il giudizio di comparazione, peraltro, risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Alla luce dei predetti principi, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, va ritenuta congrua ed adeguata, avendo la Corte di merito sottolineato l'assenza di elementi idonei a formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, evidenziando di aver valutato le condizioni soggettive ed economico-sociali degli imputati.

6. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Ca