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Ordinanza — n. 11882/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11882/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Deloriè, Todrsi, and Covaci inadmissible. The appellants complained solely of the illogical nature of the lower court's reasoning without providing detailed legal grounds or connecting their grievances to the specific facts of the case. The court ruled that such generic complaints, which merely reiterate arguments already made by the trial judge, fail to meet the requirement for a precise demonstration of legal or factual deficiencies necessary to challenge the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are generic and fail to articulate specific legal grounds or factual elements demonstrating a defect in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic complaints lack of motivation Cassation procedure specific arguments required gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza doveri del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELORIE' MASSIMO nato a FRASCATI il 24/11/1977 TOUIRSI ABDERRAHIM nato il 01/01/1987 COVACI VALENTIN PETRU nato il 06/09/1983 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 4 febbraio 2019, con cui Deloriè Massimo, Todrsi Abderrahim e Covaci Valentin Petru erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa ciascuno, in relazione al reato di cui agli artt.110, 56, 624, 625, n. 5 e 61, n. 5 cod. pen.

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione.

3. I ricorsi sono generici. In relazione all'unico motivo di impugnazione, va osservato che i ricorrenti si lamentano esclusivamente dell'illogicità e dell'inadeguatezza del percorso argomen- tativo della sentenza impugnata in ordine alla riproposizione delle argomentazioni fatte proprie dal Giudice di prime cure, senza articolare la doglianza in termini suffi- cientemente dettagliati e senza collegarla alla fattispecie concreta. L'asserito difetto di motivazione non emerge dal provvedimento impugnato, stante anche l'assenza delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta.

Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 4, P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Il Presidente est. Aldo L5Di