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Ordinanza — n. 11878/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidivism exclusion due to discretionary sentencing evaluation by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11878/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Dragan Ioan inadmissible, upholding his conviction for theft and fraud. The appellant argued that the lower courts failed to apply the recidivism exclusion under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that assessing the exclusion of punishability is a discretionary power of the trial judge based on specific conduct factors, which cannot be reviewed by the Court of Cassation unless the reasoning is manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The evaluation of the exclusion of punishability under Article 131-bis is a discretionary power of the trial judge based on specific conduct factors, which cannot be reviewed by the Court of Cassation unless the reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

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recidivism exclusion discretionary sentencing Article 131-bis Article 133 Cassation review limits facoltà di astenersi dal testimoniare obbligo di comparizione all'udienza testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis, cod. pen.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabi- lità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod.
Art. 133, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pe- culiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 99 cod. pen
Il Dragan, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 99 cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pe- culiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGAN IOAN nato il 23/02/1979 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 23 maggio 2018, con cui Dragan Ioan era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro cinquecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen..

2. Il Dragan, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 99 cod. pen. in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabi- lità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pe- culiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, i plurimi precedenti penali specifici, commessi sin dal 1999 e la prosecuzione delle condotte illecite anche successivamente a vari pe- riodi di carcerazione, fattori tutti ritenuti logicamente sintomatici dell'abitualità della condotta ed indicativi di pericolosità. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, sotto entrambi i profili, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..Contrariamente all'indicazione del ricorrente, pertanto, l'impianto motivazionale non è stato basato esclusivamente sui precedenti penali; si è dato ampiamente conto delle ragioni dell'accresciuto allarme sociale derivante dalle pregresse condanne.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in R