Italian Court dismisses appeal due to generic grounds failing to specify legal reasons and factual elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely complained about excessive sentencing without analyzing specific defects in the lower court's reasoning or identifying particular legal errors. Consequently, the court ruled that the generic nature of the arguments violated procedural requirements, leading to dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. d) c.p.p.; Art. 591 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal and factual grounds supporting the request, as generic complaints without detailed analysis of the opposing party's arguments or specific defects in the lower court's reasoning fail to meet statutory requirements.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISCO SALVATORE nato a NAPOLI il 07/12/1962 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Salvatore Isco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato dalla Corte di appello di Napoli per il reato di cui all'art. 5 d.igs.74/2000, deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., trattamento sanzionatorio eccessivo sia nella determinazione della pena base sia in ordine al quantum di aumento per la continuazione.
Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata e a lamentare l'eccessività del trattamento sanzionatorio, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di concise affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.
L'inosservanza del disposto dell'art 581, lett.
d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 itities4 I Consigliere estensore Il Presidente