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Ordinanza — n. 11875/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to inadmissible grounds regarding sentencing and waived plea conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11875/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were not permitted under the relevant procedural code. The appellant challenged the second-instance judgment on issues of responsibility and sentencing, arguing violations of law and defects in reasoning. The court ruled that complaints regarding the determination of the penalty and waived conditions for acquittal are strictly inadmissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against second-instance judgments under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible if they concern the determination of the penalty or waived conditions for acquittal, as these must be addressed only through specific requests for sentence reduction.

Parole chiave

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inadmissible appeal second instance judgment determination of penalty waived conditions cassation grounds pena pecuniaria non riscuotibile tempestività dell'invio postale indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 8 d.lgs.74/2000
pen., per il reato di cui all'art. 8 d.lgs.74/2000, deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROAZZO ALFONSO nato a CATANIA il 23/12/1965 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Alfonso Croazzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato dalla Corte di appello di Catania, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 8 d.lgs.74/2000, deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 Il onsigliere estensore Il Presid