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Ordinanza — n. 11874/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking sentence for lack of admissibility regarding sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11874/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that his sentence was disproportionate given his marginal role as a courier and that he lacked a prior criminal record. The court held that sentencing determinations are unreviewable in cassation if supported by sound reasoning, which the lower court provided by affirming the appellant's full participation in the drug trafficking activity.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Sentencing determinations by the trial court are unreviewable in cassation provided they are supported by reasoning free of logical or legal defects.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility sentencing proportionality review drug trafficking conviction cassation unreviewability marginal role defense misura sostitutiva della detenzione capacità di subire la carcerazione lavoro del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
art. 73 d.P.R.309/1990
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO ALPHA OUMAROU nato il 18/07/1967 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Diallo Alpha Oumarou ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non adeguato e proporzionato al ruolo marginale del ricorrente, che ea un mero "corriere" e, con il secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che il ricorrente è gravato di un unico precedente penale.

Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel richiamare la sentenza del primo giudice anche in ordine alle statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, ha affermato che dalle risultanze istruttorie emerge la piena consapevole partecipazione dell'imputato nell'attività di detenzione e trasporto dello stupefacente a fini di spaccio, svolta dai suoi cugini, ed ha fatto richiamo al contributo fornito alla realizzazione del reato e all'assenza di elementi favorevoli alla concessione delle circostanze generiche, negando che le disagiate condizioni sociali possano costituire elemento positivo di valutazione, considerato che il ricorrente è recidivo specifico e che non ha mostrato segni di collaborazione.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 Consigliere estensore Il Pr