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Ordinanza — n. 11872/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not registered in the special bar for higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11872/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer who signed the petition was not registered in the special bar for higher courts. Although the client was convicted of tax fraud, the procedural defect regarding the lawyer's qualification rendered the appeal void under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that formal requirements for legal representation at this level are mandatory and cannot be waived.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The signature of an appeal by a defense lawyer not enrolled in the special bar for higher courts renders the appeal inadmissible, as formal requirements for representation are mandatory and non-derogable.

Parole chiave

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special bar registration cassation appeal inadmissibility defense lawyer qualification higher courts representation mandatory formal requirements produzione tardiva di documenti ritardo ingiustificato proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso - peraltro qui non ricorrente- in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDINELLI GIANCARLO nato a CEPAGATTI il 15/05/1971 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato av\A alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giancarlo Berardinelli ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R.309/1990, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, e in particolare relativamente alla recidiva, al diniego di circostanze attenuanti generiche, carenza di motivazione in ordine all'aumento di pena per i reati in continuazione.

Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato Luigi Scarcella, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso - peraltro qui non ricorrente- in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000;

Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti). Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il President