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Ordinanza — n. 11871/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding continued offense claim and procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11871/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Alfredo Santoni's appeal inadmissible for failing to meet specific procedural requirements under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Santoni sought to recognize a 'continuing offense' based on a subsequent conviction, but the court ruled that only specific grounds regarding the formation of will in the appellate settlement or divergent judge pronouncements are admissible. Consequently, the court rejected the claim because the new conviction did not fit the permissible scope of review for this type of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals under Article 599-bis are strictly limited to grounds concerning the formation of the parties' will in the settlement or divergent content of the appellate judge's pronouncement, excluding complaints about waived reasons or the lack of evaluation of acquittal conditions.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Continuing Offense Claim Appeal Admissibility Article 599-bis Procedural Grounds opposizione tardiva notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599=bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTONI ALFREDO nato a ROMA il 05/07/1982 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Alfredo Santoni ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa dalla Corte di appello di Roma ai sensi dell'art. 5990bis cod. proc pen., che ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1.bis, 80, comma 2, D.P.R. 309/1990 per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina e THC, al fine di spaccio a terzi.

Il ricorrente rappresenta che, successivamente alla emissione della sentenza della Corte di appello impugnata, è g122» divenuta irrevocabile un'altra pronuncia di condanna relativa ad un fatto di detenzione a fini di spaccio commesso nel 2016. Chiede pertanto il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di legittimità. Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599=bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres