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Ordinanza — n. 11870/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal against abbreviated trial conviction for drug seizure procedural defect cured by special procedure choice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11870/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for drug possession under an abbreviated trial. The appellant argued that the seizure of drugs was illegal because he was not notified, preventing him from appointing a technical expert and participating in the scientific verification, which had become impossible due to the substance's degradation. The court ruled that by voluntarily requesting the abbreviated procedure, the defendant waived all intermediate nullities, including the lack of prior notice for the irreplicable scientific assessment, thereby curing the defect.

Regesto Legislator

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Art. 183 lett. a) cod. proc. pen.; By voluntarily requesting an abbreviated criminal trial, the defendant waives intermediate nullities, curing defects such as the lack of prior notice for irreplicable scientific assessments of seized evidence.

Parole chiave

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abbreviated criminal trial waiver of intermediate nullities drug seizure procedural defect technical expert participation sanatoria delle nullità ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma quinto, d.P.R.309/1990
Art. 183 cod. proc. pen.
Considerato che la richiesta di rito abbreviato produce un effetto sanante delle nullità, non assolute, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.( Sez.
art. 183 cod. proc. pen
Considerato che la richiesta di rito abbreviato produce un effetto sanante delle nullità, non assolute, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.( Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835
pen.( Sez. U, 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835).
Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Rv. 234392
pen., che normativizza la sanatoria delle nullità mediante la rinuncia per facta concludentia, individuabile nell' esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle dell'ordinario dibattimento (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Rv. 234392).
Sez. 3, n. 23432 del 5/05/2010, Rv. 247638
Ciò è stato affermato anche per quanto attiene agli atti di valenza probatoria (Sez. 3, n. 23432 del 5/05/2010, Rv. 247638; Sez 6, n.
Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, Rv. 252850
Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro
Pertanto, gli atti sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, non essendo la loro validità inficiata da alcun vizio né essendo riscontrabile alcuna inutilizzabilità di tipo patologico ( Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro; Sez.
Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004
16 del 21/06/2000, Tammaro; Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004; Sez.
Sez. 3, n. 39407 del 26/09/2007, Rv. 238003
43542 del 23/09/2004; Sez. 3, n. 39407 del 26/09/2007, Rv. 238003): ciò che non è riscontrabile nel caso in disamina.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNUNI LUIGI nato a BARLETTA il 09/12/1975 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Luigi Mennuni ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale l'imputato è stato condannato, a seguito di rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, posto che il sequestro probatorio disposto sulla sostanza stupefacente non è stato preceduto da alcun avviso rivolto all'indagato che avrebbe potuto nominare un proprio consulente tecnico e partecipare all'accertamento scientifico, ormai non più ripetibile a causa del deperimento della sostanza.

Considerato che la richiesta di rito abbreviato produce un effetto sanante delle nullità, non assolute, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.( Sez. U, 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835). Accedendo al rito speciale, infatti, la parte liberamente accetta di abdicare al potere di eccepire le nullità intermedie, chiedendo di essere giudicata attraverso un rito le cui regole e articolazioni processuali escludono la deducibilità di nullità a regime intermedio, come si evince dall'art. 183 lett.

a) cod. proc. pen., che normativizza la sanatoria delle nullità mediante la rinuncia per facta concludentia, individuabile nell' esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle dell'ordinario dibattimento (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Rv. 234392). Ciò è stato affermato anche per quanto attiene agli atti di valenza probatoria (Sez. 3, n. 23432 del 5/05/2010, Rv. 247638; Sez 6, n. 21265 del 15/12/2011; Rv. 252850). Nel caso in disamina, l'omesso avviso all'indagato degli accertamenti irripetibili integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, ormai sanata per effetto della scelta del rito.

Pertanto, gli atti sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, non essendo la loro validità inficiata da alcun vizio né essendo riscontrabile alcuna inutilizzabilità di tipo patologico ( Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro; Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004; Sez. 3, n. 39407 del 26/09/2007, Rv. 238003): ciò che non è riscontrabile nel caso in disamina. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il