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Ordinanza — n. 11867/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to inadmissible grounds regarding sentencing and acquittal conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11867/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted under the relevant procedural code. The appellant challenged the sentencing and the affirmation of liability, but the court noted that complaints regarding waived reasons or the lack of evaluation of acquittal conditions are strictly inadmissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentences under Art. 599-bis are limited to defects in the formation of party will regarding settlement access, prosecutor consent, and divergent rulings, excluding complaints on waived reasons or unassessed acquittal conditions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility procedural code limitations waived reasons exclusion acquittal conditions evaluation sentencing defect scope settlement access will procurator consent requirement omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599-cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 599-cod. proc. pen.
309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599-cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità.
Art. 73, d. P.R. 309/1990
art. 599-bis cod. proc. pen
309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599-cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELASTRI VINCENZO nato a ALTAMURA il 01/01/1978 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo Vincenzo Angelastri deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avverso sentenza di condanna per i reati di cui all' art. 73, d. P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599-cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside