Ordinanza — n. 11866/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVATTI MANOLO nato a ROMA il 04/10/1992 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Manolo Navatti ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con motivo unico di ricorso, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità di cui al comma quinto, dell'art. 73, d.P.R.309/1990. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 02/11/2023, l'imputato vi ha rinunciato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11866/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con motivo unico di ricorso, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità di cui al comma quinto, dell'art. 73, d.P.R.309/1990. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 02/11/2023, l'imputato vi ha rinunciato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVATTI MANOLO nato a ROMA il 04/10/1992 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Manolo Navatti ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con motivo unico di ricorso, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità di cui al comma quinto, dell'art. 73, d.P.R.309/1990. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 02/11/2023, l'imputato vi ha rinunciato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente