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Ordinanza — n. 11862/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11862/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11862/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCATELLI MARCO nato a ROMA il 24/04/1982 avverso la sentenza del 14/07/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Marco Locatelli ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. c,ort pen. dal Gip del Tribunale di ~ci che ha applicato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 73 e 80 d.P.R.309/1990. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 11862/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. c,ort pen. dal Gip del Tribunale di ~ci che ha applicato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 73 e 80 d.P.R.309/1990. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda anticipo delle spese risarcimento per errore giudiziario indennità del difensore d'ufficio addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCATELLI MARCO nato a ROMA il 24/04/1982 avverso la sentenza del 14/07/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Marco Locatelli ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. c,ort pen. dal Gip del Tribunale di ~ci che ha applicato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 73 e 80 d.P.R.309/1990. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità.

Dunque, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 Il Cons« liere,estensore Il Pres