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Ordinanza — n. 11853/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of jurisdiction over sentencing evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11853/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were either waived or fell outside the scope of reviewable errors. The appellant argued that the lower court failed to consider his lack of prior convictions and youth when evaluating the settlement agreement, but the court noted that complaints regarding the waiver of specific conditions or the mere non-evaluation of sentencing factors are not permissible under the relevant procedural code. Consequently, the court ruled that only defects concerning the parties' intent to settle or a divergent judicial pronouncement could be reviewed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation against a judgment rendered under Art. 599-bis c.p.p. is admissible only for defects regarding the parties' intent to settle, the Prosecutor's consent, or a divergent pronouncement, while complaints about waived grounds or the non-evaluation of sentencing conditions are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility waived grounds of complaint settlement agreement review sentencing evaluation scope procedural code limitations sospensione dell'istruzione sospensione provvisionale legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENDITTO DOMENICO nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/11/1986 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Domenico Venditto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze, posto che il giudice non ha considerato lo stato di incensuratezza e la sua giovane età.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside