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Ordinanza — n. 11847/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating procedural code requirements for specific legal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11847/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal grounds and factual elements supporting the request for annulment. The appellant merely invoked the annulment of the lower court's decision without analyzing specific defects in the reasoning or citing the relevant articles of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility, leading to its rejection and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) c.p.p.; Art. 591 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request, as required by the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure specific legal reasons procedural requirements annulment of judgment costs of appeal sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 lett. d) c.p.p.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO GIOVANNI nato a CATANIA il 22/05/1991 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo di ricorso, Giovanni Raimondo deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 73, commi i e 4, d. P.R. 309/1990, non avendo il giudice emesso sentenza di proscioglimento. Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett.

d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente