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Ordinanza — n. 11846/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding plea formation and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11846/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Cimmino's appeal inadmissible for failing to raise permissible grounds under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. While the appellant argued for violations of Article 129 regarding plea conditions and sentencing, the court ruled that such complaints were already waived or fell outside the scope of reviewable errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against second-instance judgments under Art. 599-bis are limited to defects in the parties' will to accept the settlement, the prosecutor's consent, and the judge's reasoning; complaints regarding waived grounds or sentencing determinations are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility plea agreement formation waived grounds of appeal second instance judgment procedural costs award ammende per infrazione procedurale documenti mancanti offerta di prova documentale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMMINO LUIGI nato a FERENTINO il 30/08/1988 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAderlird77)43U-par-t-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Luigi Cimmino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa dalla Corte di appello di Roma ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc pen., che ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma primo, D.P.R. 309/1990 per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, al fine di spaccio a terzi.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'ad 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid