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Ordinanza — n. 11712/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being generic and lacking specific legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11712/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bazzawe Mohamed inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant challenged the reduced sentence but failed to identify the precise elements of the judgment he contested, rendering his complaint generic. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure specific elements sentencing reduction motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAZZAWE MOHAMED (CUI 0347ZVG) nato il 10/10/1981 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43888/2023 Rilevato che l'imputato Bazzawe Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per i reati di cui al capo 1) (furto in abitazione aggravato dalla minorata dii`esa) e di cui al capo 2) (utilizzo indebito di carte di credito), applicando la riduzione per il rito abbreviato, riducendo la pena ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed eliminando la pena accessoria; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla quantificazione della pena - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.