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Ordinanza — n. 11711/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction regarding aggravated exposure to public disgrace.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11711/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Sefer Mioara inadmissible, upholding the lower court's decision to exclude the aggravating circumstance of exposure to public disgrace. The appellant argued for the application of Article 625, paragraph 7 of the Penal Code, but the court found her arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the surveillance conditions present were insufficient to prevent the theft, maintaining the original sentence and ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; The aggravating circumstance of exposure to public disgrace is excluded only when continuous and specifically effective surveillance exists to prevent the removal of the stolen property, not merely when cameras are present.

Parole chiave

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exposure to public disgrace theft aggravated circumstance surveillance effectiveness appellate review standards inadmissible appeal public disgrace exclusion continuous surveillance requirement aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione dell'aggravante della esposizione a pubblica fede di cui all'art. 625 n.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
, Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen.
art. 99 comma 4 cod.pen
, Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito
Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, Timoniere
280493; Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, Timoniere, Rv.
Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, Felici
Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja
Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, Scalambrieri
Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica
265808; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv.
Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, Manno
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFER MIOARA (CUI 010ZKYW) nato a CALARASI( ROMANIA) il 27/08/1989 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43874/2023 Rilevato che l'imputata Sefer Mioara ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce di condanna per il reato di furto, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod.pen. e rideterminando la pena in anni due e mesi otto di reclusione;

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione dell'aggravante della esposizione a pubblica fede di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e. puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Ritenuto che tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci nell'impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento, e non da condizioni di mero controllo saltuario ed eventuale (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493; Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, Timoniere, Rv. 280387; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Felici, Rv. 263258).

Confortano ulteriormente la conclusione circa la correttezza di questa impostazione — per il principio generale che affermano — i plurimi arresti di questa Corte in tema di rapporti tra l'aggravante in parola e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, laddove, secondo l'esegesi maggioritaria, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157;

Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095). Se, dunque, affinché possa essere esclusa la circostanza aggravante di cui sopra, è necessario che sia attuata una sorveglianza costante e che consenta un intervento immediato, correttamente il Collegio di merito ha escluso che tali condizioni si siano verificate nel caso di specie, laddove la vigilanza praticata dagli addetti non era continuativa e addirittura gli autori del fatto si erano allontanati ed era stato necessario inseguirli. , Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen. - è manifestamente infondato in quanto la questione è stata adeguatamente affrontata dalla Corte di appello con motivazione sufficiente, ancorché stringata; né, d'altra parte, il ricorso, al netto di mere proposizioni teoriche, chiarisce perché la recidiva andasse esclusa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i