Italian Court dismisses appeal as generic; lacks specific argument on sentencing calculation under Art. 62 bis. Outcome: appeal inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Caringella Rocco Michele inadmissible regarding a sentencing reduction under Article 62 bis of the Penal Code. The appellant argued that the appellate court's calculation of generic mitigating circumstances versus aggravating factors was incongruous with the final penalty. The court rejected this claim as too generic, noting the lack of specific arguments detailing the mathematical or legal error in the new sentencing calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal alleging incongruity in sentencing calculations must provide specific arguments; generic complaints without detailed analysis of the mathematical or legal basis for the reduction are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARINGELLA ROCCO MICHELE nato a BARI il 14108/1968 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43697/2023 Rilevato che l'imputato Caringella Rocco Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che — quale Giudice di rinvio — ha escluso la recidiva applicata e, previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti, ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alle conseguenze del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della riduzione ex art. 62 bis cod.pen. - è generico circa le ragioni dell'incongruità della pena che risulta dal nuovo calcolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.